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Sez. 4, Sentenza n. 25502 del 19/04/2007 Ud. (dep. 04/07/2007) Rv. 237007 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Ambito di applicazione - Condotta del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro.
Stato
decisa il 2007-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237007-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

Le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, avendo lo scopo di impedire l'insorgere di pericoli anche se del tutto eventuali e remoti in qualsiasi fase del lavoro, sono dirette a tutelare il lavoratore anche contro gli incidenti derivanti da un suo comportamento colposo e dei quali, conseguentemente, l'imprenditore è chiamato a rispondere per il semplice fatto del mancato apprestamento delle idonee misure protettive, pure in presenza di condotta imprevidente e negligente del lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)