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Sez. 4, Sentenza n. 952 del 27/11/1996 Ud. (dep. 05/02/1997) Rv. 206990 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Datore di lavoro - Comportamento abnorme del lavoratore - Requisiti - Assoluta imprevedibilità - Responsabilità del datore di lavoro - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206990-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore da o sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, antologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (nella specie la Suprema Corte ha ritenuto non abnorme, ma al più imprudente, l'uso di un carrello inidoneo da parte del lavoratore nell'esercizio delle mansioni affidategli, non essendo imprevedibile che un lavoratore, incaricato di sistemare dei rotoli di tessuto di particolare altezza, e quindi particolarmente ingombrante se posati orizzontalmente, possa decidere di metterli in posizione verticale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)