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Sez. 4, Sentenza n. 7267 del 10/11/2009 Ud. (dep. 23/02/2010) Rv. 246695 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Esonero da responsabilità del datore di lavoro - Comportamento imprudente del lavoratore - Ambito delle mansioni affidategli - Abnormità - Definizione.
Stato
decisa il 2009-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246695-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto del tutto imprevedibile il comportamento imprudente del lavoratore, addetto all'esecuzione di lavori ad un altezza di sei metri, di utilizzare, per accelerare i tempi di lavorazione, un improprio carrello sollevatore, in luogo del regolare mezzo di sollevamento già impegnato per altri lavori).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/04/1955 num. 547 CORTE COST., Legge 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., Legge 27/04/1955 num. 547 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)