Sez. L, Sentenza n. 4301 del 20/07/1985 (Rv. 441780 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA - DECADENZA EX ART. 416 COD. PROC. CIV. - LIMITI DI OPERATIVITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA - DECADENZA EX ART. 416 COD. PROC. CIV. - LIMITI DI OPERATIVITÀ.*
Anche nel rito del lavoro non è precluso al convenuto di dedurre in qualunque momento mere difese volte a contestare i fatti costitutivi della pretesa attorea, in quanto la decadenza di cui all'art. 416 cod. proc. civ. è limitata ai mezzi di prova di cui egli intenda avvalersi nonché alle domande riconvenzionali ed alle eccezioni in senso stretto. (V 140/83, mass n 424945; (Conf 5241/80, mass n 409077, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)