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Sez. L, Sentenza n. 4477 del 08/04/2000 (Rv. 535468 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ | Compenso per le festività infrasettimanali ai dipendenti delle aziende tranviarie - Indennità di presenza e indennità di turno - Inclusione - Condizioni - Sussistenza del carattere continuativo dei relativi compensi - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535468-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ

Ai fini della determinazione della retribuzione spettante ai dipendenti delle aziende tranviarie per le festività infrasettimanali, l'inclusione delle indennità di presenza e di turno previste dagli accordi collettivi va accertata sulla base della sussistenza o meno del carattere continuativo e obbligatorio delle relative corresponsioni, secondo il disposto dell'art. 5 legge n. 260 del 1949 come dall'art. 1 legge n. 90 del 1954 e non già sulla base delle indicazioni fornite dagli accordi o dai contratti collettivi, giacché, se è vero che non esiste nell'ordinamento il principio generale di omnicomprensività della retribuzione, onde l'esclusione di un determinato elemento accessorio da un compenso retributivo può essere rimessa alla contrattazione collettiva, è pur vero che tanto può avvenire solo in assenza di una legge che disponga diversamente, mentre, quando, come nell'ipotesi in esame, la legge abbia previsto che non possono essere esclusi da un determinato compenso gli elementi retributivi accessori che abbiano il carattere della continuità, il giudice di merito dovrà accertare in concreto la sussistenza o meno del suddetto carattere, prescindendo da eventuali diverse indicazioni fornite dagli accordi collettivi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 27/03/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)