Sez. 5, Sentenza n. 518 del 18/01/2002 (Rv. 551646 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Notificazione al curatore del fallimento anziché al fallito che aveva partecipato alle precedenti fasi processuali - Conseguenze - Inesistenza della notificazione - Esclusione - Nullità sanabile - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE
La notificazione del ricorso per cassazione al curatore del fallimento, anziché al fallito che aveva partecipato alle precedenti fasi processuali, non è inesistente, ma solo viziata di nullità, essendo stata effettuata nei confronti di soggetto non privo di qualche relazione con il reale destinatario, dato che la dichiarazione di fallimento non comporta la nascita di un nuovo soggetto in luogo od accanto al precedente; ne consegue che la nullità risulta sanata a seguito della notificazione del controricorso da parte del fallito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)