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Sez. 1, Sentenza n. 11848 del 22/05/2007 (Rv. 597943 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE | Perdita della capacità processuale della parte per fallimento - Omessa dichiarazione - Decisione della causa - Notificazione della sentenza al curatore - Necessità - Notificazione al fallito - Decorso termine breve per impugnare - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597943-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE

Qualora il fallimento della parte intervenga nel corso del giudizio di primo grado senza che l'evento interruttivo sia dichiarato, la sentenza - i cui effetti non siano espressamente limitati al rientro" in bonis" del fallito - deve essere notificata nei confronti del curatore; pertanto, la notifica effettuata al fallito personalmente non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare e la curatela può proporre appello nel termine di un anno dal deposito della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)