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Sez. 2, Sentenza n. 1996 del 25/02/1987 (Rv. 451296 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - RISARCIMENTO DEL DANNO - LICENZA O CONCESSIONE EDILIZIA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451296-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - RISARCIMENTO DEL DANNO - LICENZA O CONCESSIONE EDILIZIA - IRRILEVANZA.*

Il solo fatto che una costruzione sia sorta in Mancanza della prescritta licenza (ora concessione) amministrativa, ove non siano state compiute violazioni di quelle norme sulle costruzioni, cui sono riconnesse le conseguenze previste dal secondo comma dell'art. 872 cod. civ., non può essere causa di danno risarcibile a favore del privato confinante. Per contro la conformità dell'edificio ad una regolare licenza amministrativa non vale a far venir meno eventuali violazioni di diritti del vicino derivanti da contratto o dalle Disposizioni del codice in tema di distanze o degli strumenti urbanistici che integrano la disciplina del codice civile, poiché, in ogni caso, il rapporto relativo alla emissione della licenza-concessione intercorre tra il solo costruttore e la P.a. E non riverbera i suoi effetti sui vicini che, rispetto ad esso, sono terzi estranei. (Conf 3530/86, mass n 446468; (Conf 2402/86, mass n 445521; (Conf 5401/77, mass n 389061; (Conf 3873/74, mass n 372412).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)