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Sez. 2, Sentenza n. 2402 del 07/04/1986 (Rv. 445521 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - RISARCIMENTO DEL DANNO - LICENZA O CONCESSIONE EDILIZIA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445521-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - RISARCIMENTO DEL DANNO - LICENZA O CONCESSIONE EDILIZIA - IRRILEVANZA.*

Il diritto al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 872 cod. civ., derivante dalla costruzione da altri realizzata in violazione delle norme di edilizia, prescinde dall'eventuale Mancanza della prescritta licenza o concessione, perché questa, per la sua natura di autorizzazione amministrativa, non attribuisce ai terzi diritti maggiori o diversi da quelli che ad essi siano già riconosciuti dalla legge. (V 4539/79, mass n 401042; (Conf 1385/81, mass n 412020; (Conf 5401/77, mass n 389061; (Conf 2135075, mass n 375898; (Conf 2894/74, mass n 371328).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)