Sez. 1, Sentenza n. 47433 del 28/11/2007 Cc. (dep. 20/12/2007) Rv. 238175 - 01
GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Termini per la proposizione - Imputato contumace - Decorrenza.
GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE
I termini di decadenza per proporre la dichiarazione di ricusazione, previsti dall'art. 38, commi primo e secondo, cod. proc. pen., operano anche nei confronti dell'imputato che, rimasto contumace nella fase degli atti preliminari al dibattimento, nella quale deve essere esaminata e trattata, se sollevata, tale questione, solo successivamente compaia e denunci l'incompatibilità del giudice che abbia già in precedenza pronunciato condanna nei suoi confronti nell'ambito di un diverso processo. (In motivazione, la Corte ha sottolineato che l'imputato contumace è, ad ogni effetto di legge, rappresentato dal difensore e che, in ogni caso, essendo affidata alla sua discrezionalità la scelta del momento in cui comparire, aderendo all'opposta interpretazione, sarebbe vanificata la finalità dell'istituto, che è quella di definire nel più breve tempo possibile l'incidente per evitare attività processuali inutili).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)