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Sez. 2, Sentenza n. 18210 del 30/04/2010 Cc. (dep. 13/05/2010) Rv. 247049 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Conoscibilità della causa di ricusazione con l'ordinaria diligenza - Sufficienza - Conoscenza effettiva - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247049-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE

L'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen., nello stabilire che qualora la causa di ricusazione del giudice sia divenuta nota durante l'udienza la relativa dichiarazione dev'essere in ogni caso proposta prima che l'udienza medesima abbia termine, intende riferirsi ad una situazione obiettiva di pubblicità, collegata non alla reale conoscenza del fatto, ma soltanto alla sua conoscibilità con l'ordinaria diligenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)