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Sez. 6, Ordinanza n. 14222 del 29/01/2007 Cc. (dep. 05/04/2007) Rv. 236395 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Termini - Causa di ricusazione - Conoscenza durante l'udienza dibattimentale - Contumacia dell'imputato - Irrilevanza - Applicabilità del termine perentorio di cui all'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen. - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236395-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE

In tema di ricusazione, i termini di decadenza di cui all'art. 38, commi primo e secondo, cod. proc. pen., operano anche nei confronti dell'imputato il quale, per sua libera scelta, abbia rinunziato a presenziare all'udienza o sia rimasto contumace, in quanto è per legge rappresentato dal difensore. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha osservato che, nel caso di specie, la causa di ricusazione - costituita da una pronuncia di rinvio a giudizio in altro procedimento - in quanto collegata ad atti processuali e non a situazioni esterne al processo, era stata conosciuta effettivamente e non solo legalmente, oltre che dal difensore, anche dall'imputato rimasto contumace)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)