Sez. U, Ordinanza n. 6219 del 21/03/2006 (Rv. 587425 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE | Presupposti - Pluralità di sentenze - Rese da giudici diversi - Affermative o negative della giurisdizione - Conflitto negativo - Fra sentenza del giudice ordinario declinativa della giurisdizione - E decisione dell'autorità amministrativa in sede di ricorso gerarchico - Inammissibilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE
Il conflitto di giurisdizione previsto dall'art. 362, secondo comma, numero 1, cod. proc. civ. presuppone l'esistenza di più sentenze, rese da giudici diversi, con le quali sia stata affermata o negata la giurisdizione. Ne consegue che è inammissibile la denuncia di conflitto negativo tra una sentenza del giudice ordinario che declini la giurisdizione dell'a.g.o., e un decisione dell'autorità amministrativa (qui il Ministro dell'interno) in sede di ricorso gerarchico, con la quale sia stata dichiarata l'improcedibilità del rimedio per la pendenza della controversia giudiziaria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)