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Sez. 2, Sentenza n. 4012 del 11/06/1983 (Rv. 428952 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - AL TERZO - NATURA ED EFFICACIA - DICHIARAZIONE RESA DA UNA PARTE A UN TERZO - SUA EFFICACIA COME CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE - ACCERTAMENTO RELATIVO - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428952-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - AL TERZO - NATURA ED EFFICACIA - DICHIARAZIONE RESA DA UNA PARTE A UN TERZO - SUA EFFICACIA COME CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE - ACCERTAMENTO RELATIVO - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo - che, pur non avendo efficacia di prova legale, non è valutabile alla stregua di un mero indizio, idoneo unicamente a fondare una presunzione ovvero ad integrare una prova manchevole, ma è mezzo di prova diretta, su cui il giudice può basare anche esclusivamente il proprio convincimento in esito al libero apprezzamento - ha identità di struttura rispetto alle confessioni costituenti prova legale (confessione giudiziale e confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta), sicché, al fine di stabilire se una dichiarazione resa da una parte ad un terzo, della quale si deduca l'efficacia di confessione stragiudiziale, debba o no essere considerata tale, il giudice del merito deve anzitutto cercare se in essa siano riscontrabili gli elementi essenziali indicati nell'art. 2730 cod. civ. e, solo in caso positivo, può con libero apprezzamento fondare sulla dichiarazione stessa il suo convincimento. Il giudizio sull'esistenza o meno degli elementi costitutivi della confessione si sottrae al Sindacato di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione, mentre il successivo libero apprezzamento sull'utilizzabilità della confessione al terzo come prova piena prevalente sulle altre ha natura sostanzialmente discrezionale. (V 2537/75, mass n 376460).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2735

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)