Sez. L, Sentenza n. 7158 del 03/12/1986 (Rv. 449236 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO INDETERMINATO - INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE PRIVATE - RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - PRESUNZIONE - SUSSISTENZA - INTERRUZIONE DELLE LEZIONI DURANTE LE FERIE ESTIVE - PRESTAZIONE CONTENUTA IN ALCUNE ORE SETTIMANALI - CONTEMPORANEO SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITÀ - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO INDETERMINATO - INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE PRIVATE - RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - PRESUNZIONE - SUSSISTENZA - INTERRUZIONE DELLE LEZIONI DURANTE LE FERIE ESTIVE - PRESTAZIONE CONTENUTA IN ALCUNE ORE SETTIMANALI - CONTEMPORANEO SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITÀ - IRRILEVANZA.*
Una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto l'attività di insegnamento presso una scuola privata, con conseguente stabile inserimento nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro, gestore della struttura scolastica, il rapporto, in assenza di specifici elementi in senso contrario, deve presumersi a tempo indeterminato, senza che possa intendersi circoscritto alla durata dell'anno scolastico per l'interruzione delle lezioni durante le ferie estive e senza che debba escludersi tale natura per essere la prestazione contenuta in alcune ore settimanali, assegnate alla singola materia d'insegnamento, o per il contemporaneo svolgimento da parte del docente di distinta attività, eventualmente di lavoro alle dipendenze di altro soggetto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)