Sez. L, Sentenza n. 7263 del 08/08/1996 (Rv. 499031 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Lavoratore aeroportuale - Ritiro del tesserino di accesso alla zona aeroportuale - Giustificato motivo di licenziamento - Configurabilità - Limiti - Prova delle disfunzioni create dall'assenza del lavoratore - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO
Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento non può essere ricondotto ad un disagio futuro ed ipotetico recato all'organizzazione lavorativa ma si identifica in una situazione di disagio attuale e suscettibile di verifica nel momento dell'intimazione del recesso. Pertanto con riferimento a lavoratore addetto alla movimentazione del bagaglio all'interno delle zona aeroportuale, il ritiro da parte dell'autorità competente dell'autorizzazione di accesso in tali zone non è di per se motivo idoneo a giustificare il recesso del datore di lavoro, ove questi non deduca e dimostri le disfunzioni recate dall'assenza del lavoratore all'organizzazione del lavoro ed al suo regolare svolgimento.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)