Sez. L, Sentenza n. 9453 del 10/09/1993 (Rv. 483713 - 01)
Lavoro - lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Inadempimento e recesso | Sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa non imputabile al dipendente - Recesso del datore di lavoro ex art. 1464 cod. civ. - Condizione - Fattispecie relativa al temporaneo ritiro ad un dipendente di una compagnia di trasporti aerei del tesserino d'accesso agli spazi doganali, luogo della prestazione lavorativa.
Lavoro - lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Inadempimento e recesso
La sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa per evento estraneo al rapporto di lavoro e non imputabile al dipendente autorizza il datore di lavoro a recedere dal rapporto, ai sensi dell'art. 1464 cod. civ., in mancanza di un suo interesse apprezzabile alle future prestazioni lavorative, la sussistenza o meno del quale deve essere verificata, dato il coordinamento tra detta norma e l'art. 3 della legge n. 604 del 1966, con riguardo alle ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. (Nella specie, è stata confermata la decisione dei giudici di merito che con riferimento all'ipotesi di temporaneo ritiro ad un dipendente di una compagnia di trasporti aerei del tesserino di accesso agli spazi doganali dove si svolgeva la prestazione lavorativa ha escluso la legittimità del licenziamento in assenza di una prova da parte del datore di lavoro dell'impossibilità della prestazione medesima in luoghi diversi da quello accessibile solo mediante il tesserino).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)