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Sez. L, Sentenza n. 7048 del 28/07/1994 (Rv. 487550 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Revoca, nei confronti del dipendente di una società aeroportuale, dell'autorizzazione ad accedere all'area dello scalo aereo in conseguenza della pendenza di un procedimento penale a carico del lavoratore - Sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione del dipendente - Valutazione da parte del giudice - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487550-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE

Il provvedimento di revoca, nei confronti del dipendente di una società aeroportuale, dell'autorizzazione amministrativa ad accedere all'area dello scalo aereo - provvedimento determinato dalla pendenza di un procedimento penale a carico del lavoratore e che rende temporaneamente impossibile la prestazione da parte di quest'ultimo - si configura (al pari delle assenze del lavoratore per carcerazione preventiva) come un fatto oggettivo ("factum principis") che determina la sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione del dipendente forzatamente assente dal lavoro, a norma dell'art. 1464 cod. civ. La valutazione, da parte del giudice di merito, di tale impossibilità parziale, che, in quanto connessa alla pendenza di un procedimento penale, è caratterizzata dalla temporaneità e dall'imprevedibilità della durata, deve essere ispirata principalmente al principio, di cui all'art. 27, comma secondo, della Costituzione, del minimo danno che deve derivare dalla pendenza del procedimento penale, non già nel senso che dalla presunzione di non colpevolezza consegua necessariamente l'impossibilità, fino alla condanna definitiva, di qualsiasi pregiudizio di natura civilistica a carico del lavoratore penalmente imputato, bensì nel senso che la condanna penale, ed a maggior ragione la pendenza del processo, non possono riflettersi automaticamente, ossia senza la mediazione di valutazioni discrezionali del giudice civile o di organi disciplinari, ed in senso negativo, sul rapporto di lavoro. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che l'impossibilità della prestazione causata dal provvedimento amministrativo, fondato sull'arresto del dipendente imputato di associazione per delinquere e di esportazione illecita di valuta, non giustificasse il licenziamento data la sua temporaneità e la brevità della sua durata quale era prevedibile, sulla base di un giudizio "ex ante", al momento in cui era stato intimato il provvedimento di recesso, e considerata altresì la possibilità di sostituire facilmente il lavoratore temporaneamente assente, date le dimensioni dell'impresa e la disponibilità di personale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 27, Cod. Civ. art. 1464, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)