Sez. L, Sentenza n. 1115 del 29/01/1993 (Rv. 480542 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere. | Licenziamento collettivo - Legittimità - Accertamento - Criteri.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere.
Il licenziamento collettivo presuppone una scelta insindacabile dell'imprenditore in ordine ai limiti della propria attività economica e quindi implica una stabile e non transeunte contrazione di detta attività, tale da rendere necessaria, con rapporto di causa ad effetto, la diminuzione del complessivo numero dei dipendenti, divenuto esuberante rispetto alle mutate esigenze aziendali, con conseguente scelta dei lavoratori da licenziare secondo i criteri di cui agli accordi interconfederali, se applicabili, e nel rispetto del divieto di discriminazione e delle regole di correttezza e buona fede; pertanto, il giudice, al fine di indagare sulla legittimità del recesso, ha il compito di verificare solo se il ridimensionamento sia stato effettivo e se sia stata dimostrata l'esistenza del nesso di causalità fra il predetto evento ed il singolo licenziamento.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)