Sez. 2, Sentenza n. 1642 del 05/04/1989 (Rv. 462421 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - MANCATA DETERMINAZIONE NEGOZIALE O GIUDIZIALE DELLA DATA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO - REGOLA DELL'IMMEDIATO ADEMPIMENTO - OPERATIVITÀ - CONSEGUENZE - TERMINE DI PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA STIPULAZIONE - DECORRENZA - INDIVIDUAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - MANCATA DETERMINAZIONE NEGOZIALE O GIUDIZIALE DELLA DATA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO - REGOLA DELL'IMMEDIATO ADEMPIMENTO - OPERATIVITÀ - CONSEGUENZE - TERMINE DI PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA STIPULAZIONE - DECORRENZA - INDIVIDUAZIONE.*
Il contratto preliminare è fonte di obbligazioni al pari di ogni altro contratto ed il suo particolare oggetto (cioè l'Obbligo di concludere il contratto definitivo) non esclude che, nell'ipotesi in cui la data della stipulazione del contratto definitivo non sia stata determinata né in Sede convenzionale né in Sede giudiziale, sia applicabile, ai sensi dell'art. 1183 cod. civ., la regola dell'immediato adempimento, con la conseguenza che, a norma degli artt. 2932, 2934, 2935 e 2946 cod. civ., il termine di prescrizione decennale del diritto alla stipulazione di un contratto definitivo di compravendita inizia a decorrere dal giorno del pagamento, o dell'offerta di pagamento, del prezzo. (V 1091/88, mass n 457358; (V 4637/81, mass n 415340).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)