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Sez. 2, Sentenza n. 19871 del 15/09/2009 (Rv. 610220 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Diritto all'esecuzione in forma specifica del contratto - Prescrizione - Decorrenza - Riferimento alla data prevista per la stipula del definitivo - Necessità.
Stato
decisa il 2009-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610220-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

In tema contratto preliminare di vendita di immobile, l'inadempimento del promittente venditore alla stipula del contratto definitivo comporta che la prescrizione del diritto del promissario acquirente all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, ex art. 2932 cod. civ., inizia a decorrere non dalla conclusione del contratto preliminare, ma dalla data di scadenza del termine fissato per la stipula del contratto definitivo stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)