Sez. 3, Sentenza n. 12274 del 03/11/1999 (Rv. 530869 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITÀ LIMITATA E NON LIMITATA) | Scioglimento - Cancellazione dal registro delle imprese - Pendenza di rapporti giuridici in stato di liquidazione - Estinzione della società - Esclusione - Notificazione di atti giudiziari - Ammissibilità.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITÀ LIMITATA E NON LIMITATA)
Per il disposto dell'art. 2456 cod. civ., applicabile anche alle società cooperative in base al rinvio fattogli dall'art. 2526 cod. civ., la società non si estingue dopo la cancellazione dal registro delle imprese qualora siano ancora pendenti rapporti giuridici o contestazioni giudiziali. Conseguentemente nel giudizio di risarcimento del danno promosso con azione diretta contro l'assicuratore ai sensi dell'art.18 della legge sull'assicurazione obbligatoria n. 990 del 1969, deve essere obbligatoriamente integrato il contraddittorio nei confronti della società proprietaria del veicolo investitore, quale litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 23 della citata legge, ancorché detta società sia stata cancellata dal registro delle imprese, ma non sia stata completata la procedura di liquidazione con la cessazione di tutti i rapporti derivanti dall'attività da essa svolta o a questa connessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2456, Cod. Civ. art. 2516, Cod. Civ. art. 2193, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)