Sez. 5, Sentenza n. 33281 del 04/04/2016 Ud. (dep. 29/07/2016) Rv. 267722 - 01
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Sentenza di incompetenza territoriale emessa dal GUP - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)
La sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare dichiari la propria incompetenza territoriale, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, non è ricorribile per cassazione, nemmeno per abnormità, attesa l'espressa previsione dell'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen. e lo specifico procedimento per risolvere i conflitti di competenza stabilito dall'art. 28 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)