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Sez. L, Sentenza n. 682 del 13/02/1978 (Rv. 390023 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - RAPPORTI DI LAVORO SUCCEDUTISI SENZA INTERVALLO DI TEMPO - DIVERSITA ED AUTONOMIA - PRESUPPOSTO - ACCORDO NOVATIVO - MANCANZA - CONSEGUENZE - MODI DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO - RILEVANZA - LICENZIAMENTO - PRESUNZIONE SEMPLICE DI INTIMAZIONE IN FRODE AL PRINCIPIO DELL'INFRAZIONABILITA DELL'ANZIANITA - DIMISSIONI - PRESUNZIONE SEMPLICE DEL LORO CARATTERE VOLONTARIO.*
Stato
decisa il 1978-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390023-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - RAPPORTI DI LAVORO SUCCEDUTISI SENZA INTERVALLO DI TEMPO - DIVERSITA ED AUTONOMIA - PRESUPPOSTO - ACCORDO NOVATIVO - MANCANZA - CONSEGUENZE - MODI DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO - RILEVANZA - LICENZIAMENTO - PRESUNZIONE SEMPLICE DI INTIMAZIONE IN FRODE AL PRINCIPIO DELL'INFRAZIONABILITA DELL'ANZIANITA - DIMISSIONI - PRESUNZIONE SEMPLICE DEL LORO CARATTERE VOLONTARIO.*

Perche possa ritenersi la sussistenza di due distinti rapporti di lavoro succedutisi l'un l'altro senza intervallo di tempo occorre che sia data la prova di un accordo novativo. A tal fine, per stabilire se il secondo contratto sia diverso ed autonomo o costituisca la continuazione del primo, le modalita di cessazione di questo hanno un valore relativo, potendo solo incidere sullo spostamento della prova presuntiva a favore o a carico delle parti, nel senso di far ritenere che, mentre il licenziamento, salvo prova contraria, si presume normalmente intimato in frode al principio della infrazionabilita dell'anzianita, le dimissioni, invece, si presumono sempre, fino a prova contraria, date volontariamente. (Conf 512/72, mass n 356501).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)