Sez. L, Sentenza n. 4560 del 13/07/1981 (Rv. 415273 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO O RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - RAPPORTI DI LAVORO SUCCEDUTISI SENZA INTERVALLO DI TEMPO - DIVERSITA E AUTONOMIA DEL SECONDO - ACCERTAMENTO - MODI DI CESSAZIONE DEL PRIMO RAPPORTO - RILEVANZA - LICENZIAMENTO - PRESUNZIONE SEMPLICE DI INTIMAZIONE IN FRODE AL PRINCIPIO DELLA INFRAZIONABILITA DELL'ANZIANITA - DIMISSIONI - PRESUNZIONE SEMPLICE DEL LORO CARATTERE VOLONTARIO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO O RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - RAPPORTI DI LAVORO SUCCEDUTISI SENZA INTERVALLO DI TEMPO - DIVERSITA E AUTONOMIA DEL SECONDO - ACCERTAMENTO - MODI DI CESSAZIONE DEL PRIMO RAPPORTO - RILEVANZA - LICENZIAMENTO - PRESUNZIONE SEMPLICE DI INTIMAZIONE IN FRODE AL PRINCIPIO DELLA INFRAZIONABILITA DELL'ANZIANITA - DIMISSIONI - PRESUNZIONE SEMPLICE DEL LORO CARATTERE VOLONTARIO.*
Nel caso in cui fra le stesse parti si succedano, senza apprezzabile intervallo temporale, due rapporti di lavoro, per stabilire se il secondo sia diverso ed autonomo o costituisca la continuazione del primo, le modalita di cessazione di questo hanno un valore relativo, potendo solo incidere sullo spostamento della prova presuntiva a favore o a carico delle parti, nel senso di far ritenere che, mentre il licenziamento, salvo prova contraria, si presume intimato in frode al principio dell'infrazionabilita dell'anzianita, le dimissioni, invece, si presumono, fino a prova contraria, date volontariamente. (Conf 682/78, mass n 390023).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)