Sez. L, Sentenza n. 2207 del 02/03/1988 (Rv. 458030 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - MODIFICAZIONE NELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE RISPETTO A QUELLA DELL'UDIENZA DI AMMISSIONE DELLE PROVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - MODIFICAZIONE NELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE RISPETTO A QUELLA DELL'UDIENZA DI AMMISSIONE DELLE PROVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Anche nel nuovo rito del lavoro, la modifica dell'originaria composizione dell'organo giudicante non comporta alcuna nullità della sentenza ove il procedimento si svolga compiutamente, con riferimento alla discussione ed alla decisione della causa, davanti ad uno stesso collegio che, regolarmente costituito, sia rimasto immutato; pertanto, poiché dalla nozione di "discussione della causa" esula la fase anteriore nella quale siano stati ammessi ed assunti mezzi istruttori, non è configurabile nullità nel caso in cui, all'udienza iniziale del processo di appello, il collegio - dinanzi a cui sia fissata l'udienza di discussione - si sia limitato a disporre l'ammissione della prova richiestagli e questa sia stata poi assunta da altro collegio, che diversamente composto sia rimasto identico sino alla definizione del giudizio di secondo grado. (V 8549/87, mass n 456071; (V 5737/86, mass n 448203; (V 1519/84, mass n 433604).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)