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Sez. 1, Sentenza n. 3141 del 26/06/1978 (Rv. 392598 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392598-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

L'impugnazione incidentale tardiva, a norma dell'art 334 cod proc civ, non e ammissibile contro punti della decisione diversi da quelli oggetto dell'impugnazione principale, e che attengano a distinti ed autonomi rapporti con altre parti in causa, atteso che mentre l'interesse alla riforma od annullamento di tali punti prescinde dalla proposizione dell'impugnazione principale, su di essi si e formato il giudicato con il decorso del termine ordinario per l'impugnazione. (V 3003/76, mass n 381780; (V 2846/75, mass n 376076).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)