diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5417 del 15/10/1981 (Rv. 416126 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - IMPUGNAZIONE PRINCIPALE PER LE SPESE GIUDIZIALI - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE PER IL MERITO - TERMINI ORDINARI - OSSERVANZA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1981-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416126-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - IMPUGNAZIONE PRINCIPALE PER LE SPESE GIUDIZIALI - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE PER IL MERITO - TERMINI ORDINARI - OSSERVANZA - NECESSITÀ.*

Il gravame incidentale tardivo è previsto a favore della parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale e che si dolga della medesima statuizione impugnata dall'altra parte o di una statuizione (contenuta nella medesima sentenza) che con quella impugnata sia in rapporto di dipendenza o di connessione, in modo che l'interesse a proporre l'impugnazione incidentale tardiva sorga a causa della precedente impugnazione. Pertanto, l'impugnazione della sola statuizione sulle spese del giudizio, avendo tale pronuncia natura accessoria, non legittima la controparte ad impugnare con gravame incidentale tardivo la decisione di merito contenuta nella stessa sentenza. (V. 4005/78, mass. N. 393606; (V. 3141/78, mass. N. 392598; (V. 1187/73, mass. N. 363737; (Conf. 4221/75, mass. N. 378580; (Conf. 100/75, mass. N. 373265; (Conf. 803/69, mass. N. 339129).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)