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Sez. 1 - , Ordinanza n. 24589 del 02/10/2019 (Rv. 655338 - 02)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Riscossione dei crediti previdenziali – Fallimento del debitore – Estratto di ruolo – Sufficienza – Avviso di addebito – Equipollenza.
Stato
decisa il 2019-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655338-02

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

Ai fini della riscossione dei crediti previdenziali, le pretese iscritte a ruolo dalle società concessionarie per la riscossione sono sottoposte, in caso di fallimento del debitore, al rito dell'accertamento del passivo ex artt. 92 e ss. l.fall., nel cui ambito la relativa domanda di ammissione è proponibile in base al mero estratto di ruolo (da integrare con la produzione dei documenti giustificativi, in ipotesi di contestazione da parte del curatore), senza che sia richiesta la previa notifica della cartella di pagamento. All'estratto di ruolo può ritenersi equivalente l'avviso di addebito emesso dall'INPS avendo lo stesso efficacia di titolo esecutivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 87 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 30, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)