Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26171 del 21/11/2013 (Rv. 628913 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CAPACITÀ | Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto - Contestazione dei fatti al soggetto tenuto alla sorveglianza - Legittimità - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CAPACITÀ
In caso di violazione amministrativa commessa da un minore di anni diciotto, la sanzione va irrogata ai soggetti tenuti alla sorveglianza dell'incapace, che rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma, avendo omesso la vigilanza alla quale erano tenuti. Ne consegue che, in siffatta ipotesi, fermo l'obbligo della redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la violazione deve essere contestata enunciando il rapporto intercorrente con il minore al momento del fatto, che imponeva la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 194, Cod. Strada art. 201, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)