diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2875 del 12/12/2023 Cc. (dep. 23/01/2024) Rv. 285810-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - MISURA DI SICUREZZA | Applicazione di misura di sicurezza personale - Accertamento in concreto dell'effettiva pericolosità del condannato - Necessità - Sussistenza - Criteri - Indicazione.
Stato
decisa il 2023-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285810-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - MISURA DI SICUREZZA

In tema di misure di sicurezza, a seguito della modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 633, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, la loro applicazione, ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., globalmente valutati, senza possibilità di far ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come semplice.

Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 417, Legge 10/10/1986 num. 633 art. 31 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)