Sez. 5, Sentenza n. 21510 del 12/11/2004 (Rv. 578021 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Omessa impugnazione di avviso di liquidazione - Conseguenze - Proponibilità di ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso - Preclusione - Deducibilità per la prima volta in sede di giudizio di Cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la preclusione (che si traduce in un'ipotesi di decadenza) - conseguente alla omessa impugnazione di un avviso di liquidazione d'imposta - della possibilità di impugnare il silenzio - rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'imposta stessa, ancorché rilevabile d'ufficio, non può essere eccepita per la prima volta in sede di giudizio di Cassazione, qualora dalla sentenza impugnata non risulti espressamente la circostanza di fatto invocata a sostegno della detta preclusione, non essendo consentita, in sede di legittimità, la proposizione di nuove questioni di diritto - anche se rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto (come l'esame di documenti) di regola preclusi alla Corte di cassazione, salvo che nelle particolari ipotesi di cui all'art. 372 cod. proc. civ. Nè è possibile ipotizzare un "error in procedendo" del giudice di merito - consistente nel mancato esame di un documento, - poiché la stessa rilevabilità d'ufficio della decadenza va coordinata con il principio della domanda, così che non può trovare applicazione per la prima volta in cassazione con riferimento ad un fatto mai dedotto in precedenza, implicante un diverso tema di indagine e di decisione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)