Sez. 5, Sentenza n. 7410 del 31/03/2011 (Rv. 617465 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Inammissibilità del ricorso introduttivo - Rilevabilità di ufficio - Proponibilità dell'eccezione per la prima volta in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, sebbene l'inammissibilità del ricorso introduttivo sia rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, tuttavia la relativa eccezione non può essere sollevata per la prima volta innanzi al giudice di legittimità, allorché il suo esame implichi un accertamento in fatto, rimesso al giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha respinto il motivo di ricorso dell'Ufficio con cui veniva sollevata per la prima volta l'eccezione di tardività del ricorso avverso avviso di accertamento).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)