Sez. 5, Sentenza n. 26391 del 30/12/2010 (Rv. 615883 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Inammissibilità del ricorso introduttivo - Rilevabilità d'ufficio - Proponibilità dell'eccezione per la prima volta in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, sebbene l'inammissibilità del ricorso introduttivo sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, tuttavia la relativa eccezione non può essere sollevata per la prima volta innanzi al giudice di legittimità allorché il suo esame implichi un accertamento in fatto, rimesso al giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso presentato dall'Amministrazione finanziaria che aveva eccepito, per la prima volta, in sede di legittimità l'inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività dello stesso, rilevando che la valutazione della fondatezza di tale eccezione implicava la verifica dell'esistenza di cause di sospensione del termine di impugnazione, avendo la resistente dedotto la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 19 giugno 1997, n. 218).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)