Sez. 1, Sentenza n. 46070 del 04/11/2004 Cc. (dep. 26/11/2004) Rv. 230167 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Uso illecito di carta di credito o di pagamento - Luogo di consumazione - Individuazione.
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
La normativa concernente l'uso delle carte di credito o di pagamento, di cui al D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito nella legge 5 luglio 1991 n. 197, è intesa a salvaguardare l'interesse pubblico a che il sistema elettronico di pagamento sia in qualsiasi caso utilizzato in maniera corretta, nonché a tutelare la fede pubblica. Ne consegue che il reato di uso illecito di carta di credito si consuma nel luogo in cui esso è avvenuto e, in caso di uso plurimo, nel luogo in cui la carta è stata usata per la prima volta, in applicazione della disposizione di cui all'art. 16, comma primo, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 12, Legge 05/07/1991 num. 197 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)