Sez. 6, Sentenza n. 15881 del 26/02/2004 Cc. (dep. 02/04/2004) Rv. 228823 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Annullamento di ordinanza cautelare per vizi formali - Riemissione del provvedimento cautelare - Legittimità - Pendenza di ricorso per cassazione del P.M. contro l'annullamento - Irrilevanza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE
L'annullamento in sede di riesame di ordinanza di custodia cautelare per vizi formali (nella specie per ritenuta insufficiente descrizione del fatto addebitato) non preclude la riemissione del provvedimento cautelare, neanche se avverso il predetto annullamento sia pendente ricorso per cassazione del pubblico ministero. Conf. sez. VI, 26 febbraio 2004 n. 15882, Camelia, non massimata
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 com. 2 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)