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Sez. 4, Sentenza n. 409 del 09/02/1999 Cc. (dep. 20/03/1999) Rv. 213539 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN CARCERE | Provvedimento annullato per mancanza di motivazione ed incompetenza del giudice - Reiterazione - Ammissibilità - Divieto del "ne bis in idem" - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213539-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN CARCERE

In tema di misure cautelari, quando la precedente ordinanza impositiva sia stata annullata per mancanza di motivazione ed incompetenza del giudice, non sussiste alcuna preclusione per il giudice competente all'adozione di una nuova misura cautelare, giacché il divieto di "ne bis in idem" può operare nella fase cautelare solo quando l'annullamento del precedente provvedimento impositivo sia stato disposto per ragioni di merito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)