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Sez. 6, Sentenza n. 20494 del 24/10/2002 Cc. (dep. 08/05/2003) Rv. 227209 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Perdita di efficacia della misura per motivi di forma - Reiterazione - Legittimità - Necessità che sia divenuto esecutivo il precedente provvedimento di liberazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227209-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE

In caso di decadenza della misura per superamento dei termini di cui all'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., la reiterazione della misura, ancorché adottata prima ancora che sia stato posto in esecuzione il provvedimento di liberazione conseguente alla perdita di efficacia della precedente ordinanza, deve ritenersi legittima, poiché la regola della preclusione processuale, in forza del principio del ne bis in idem, opera solo quando il provvedimento sia stato annullato in conseguenza di un riesame nel merito e non quando la inefficacia della misura è conseguenza di vizi puramente formali, salva l'ipotesi di cui all'art. 302, comma primo, cod. proc. pen., che prevede la possibilità di disporre una nuova misura "previo interrogatorio", da intendersi effettuato in stato di libertà.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)