Sez. L, Sentenza n. 12764 del 02/09/2003 (Rv. 566457 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Disciplina ex art. 334 cod. proc. civ. - Applicabilità - Presupposti - Ricorso incidentale di tipo adesivo, nonostante la denominazione di controricorso - Proposizione nei termini ordinari - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
Qualora un atto, anche se denominato controricorso, non contesti il ricorso ma aderisca ad esso, deve qualificarsi ricorso incidentale di tipo adesivo, con conseguente non applicabilità dell'art. 334 cod. proc. civ., in tema di impugnazione incidentale tardiva (applicabile solo all'impugnazione incidentale in senso stretto, che è quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale o chiamata ad integrare il contraddittorio ex art 331 cod. proc. civ.) e soggezione ai termini ordinari.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)