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Sez. 3, Sentenza n. 14601 del 12/07/2005 (Rv. 583256 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI | Ricorso incidentale tardivo - Distinzione dal ricorso incidentale adesivo - In tema di assicurazione obbligatoria contro i danni da circolazione stradale.
Stato
decisa il 2005-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583256-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI

Nel giudizio di cassazione avente ad oggetto una controversia in materia di risarcimento dei danni da circolazione stradale, non è qualificabile come ricorso incidentale adesivo, da proporsi nei termini ordinari, quello proposto dalla compagnia assicuratrice che, avendo riportato condanna in appello unitamente al danneggiante, abbia impugnato la sentenza in forza di ragioni totalmente diverse da quelle fatte valere da quest'ultimo con il ricorso principale, ed unicamente per i capi che la riguardano, onde, tenuto conto della sussistenza, nella fattispecie in questione, di una situazione di litisconsorzio necessario, deve ritenersi che la compagnia assicuratrice, evocata con il ricorso principale, sia legittimata ad impugnare a sua volta la sentenza, nei termini di cui all'art. 334 cod. proc. civ., non solo nei confronti del ricorrente principale, ma anche nei confronti del danneggiato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)