Sez. U, Sentenza n. 345 del 13/02/1970 (Rv. 345246 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTO - PENDENZA DEL PROCESSO DI MERITO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTO - PENDENZA DEL PROCESSO DI MERITO.*
L'Estinzione del processo di merito fa venir meno il presupposto del regolamento di giurisdizione, che in tanto e possibile in quanto le Sezioni Unite debbano pronunciarsi sulla sussistenza o meno della contestata giurisdizione in ordine ad un processo pendente. (V 893-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)