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Sez. U, Sentenza n. 1280 del 02/03/1982 (Rv. 419150 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PROPONIBILITÀ IN RELAZIONE AD UN PROCESSO DI MERITO IN CUI SI SIA VERIFICATA UNA CAUSA DI ESTINZIONE TEMPESTIVAMENTE ECCEPITA DALLA CONTROPARTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419150-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PROPONIBILITÀ IN RELAZIONE AD UN PROCESSO DI MERITO IN CUI SI SIA VERIFICATA UNA CAUSA DI ESTINZIONE TEMPESTIVAMENTE ECCEPITA DALLA CONTROPARTE - ESCLUSIONE.*

Il ricorso per regolamento di giurisdizione è inammissibile, quando venga proposto in relazione ad un processo di merito in cui si sia verificata una causa d'Estinzione (nella specie, Estinzione per mancata riassunzione del processo interrotto nel termine perentorio dell'art. 305 cod. proc. civ.) tempestivamente eccepita dalla controparte, ancorché l'Estinzione stessa non sia stata ancora dichiarata, atteso che la proponibilità di tale ricorso postula la pendenza del procedimento sul quale è destinata ad incidere la richiesta definizione della questione di giurisdizione. (V 2427/79, mass n 398738; (V 345/70, mass n 345246; (V 893/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)