Sez. 2, Sentenza n. 13485 del 10/10/2000 (Rv. 540920 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Riforma parziale della sentenza di primo grado - Caducazione della pronunzia sulle spese.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE
In base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, cod. proc. civ., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione del capo della pronunzia (parzialmente riformata) che ha statuito sulle spese di lite, con la conseguenza che il giudice d'appello deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento di tali spese, alla stregua dell'esito finale della lite.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 336
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)