Sez. 2, Sentenza n. 22904 del 08/05/2026 Ud. (dep. 22/06/2026) Rv. 290257-01
PARTE CIVILE - SPESE | Accoglimento parziale dell’appello dell’imputato - Spese sostenute dalla parte civile - Obbligo di motivazione del giudice circa la compensazione delle stesse o la condanna dell’imputato alla loro rifusione - Sussistenza - Fattispecie.
PARTE CIVILE - SPESE
In tema di spese processuali, il giudice che accolga parzialmente l'appello dell'imputato è tenuto a valutare se condannare lo stesso alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, ovvero se sussistano giusti motivi per disporne la compensazione, totale o anche solo parziale, facendo uso di un potere discrezionale che, se congruamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza che, pur avendo ritenuto insussistente uno dei reati contestati e dichiarato non punibile l'altro per particolare tenuità del fatto, con conseguente riduzione del risarcimento riconosciuto alla parte civile, aveva posto integralmente a carico degli imputati le spese da questa sostenute nel giudizio di appello, omettendo di valutare i presupposti per la compensazione).
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)