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Sez. 5, Sentenza n. 1144 del 07/11/2023 Ud. (dep. 10/01/2024) Rv. 285598-01

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE | Valutazione della qualità della partecipazione della parte civile al processo - Necessità - Ragioni - Mero deposito di conclusioni e nota spese - Condanna dell’imputato alle spese relative all’azione civile - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285598-01

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE

In tema di diritto alla rifusione delle spese di parte civile nel giudizio di merito, la disposizione di cui all'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo della parte civile, avendo quest'ultima l'onere di coltivare le proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile quando il difensore

non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato a depositare telematicamente conclusioni scritte e nota spese.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)