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Sez. L, Sentenza n. 721 del 30/01/1984 (Rv. 432978 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - PROVA - IN GENERE - INDICAZIONE DEI MEZZI DI PROVA - OMISSIONE DA PARTE DELL'ATTORE - DECADENZA - PROVA TESTIMONIALE - INDICAZIONE DELLE PERSONE DA INTERROGARE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1984-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432978-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - PROVA - IN GENERE - INDICAZIONE DEI MEZZI DI PROVA - OMISSIONE DA PARTE DELL'ATTORE - DECADENZA - PROVA TESTIMONIALE - INDICAZIONE DELLE PERSONE DA INTERROGARE - NECESSITÀ.*

Nel nuovo rito del lavoro, l'Obbligo dell'attore di indicare specificamente, in Sede di ricorso, i mezzi di prova dei quali egli intende avvalersi è previsto a pena di decadenza, ancorché l'art. 414 n. 4 cod. proc. civ. - a differenza del terzo comma dell'art. 416 dello stesso codice, relativo alla Costituzione del convenuto - non preveda espressamente tale sanzione, e l'indicazione specifica di detti mezzi, nel caso di prova testimoniale, deve comprendere, a norma dell'art. 244 cod. proc. civ., anche l'indicazione delle persone da interrogare.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)