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Sez. L, Sentenza n. 196 del 15/01/1986 (Rv. 443839 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO E DI DIRITTO - ONERE DELL'ATTORE - INOSSERVANZA - DECADENZA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - INEFFICACIA.*
Stato
decisa il 1986-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443839-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO E DI DIRITTO - ONERE DELL'ATTORE - INOSSERVANZA - DECADENZA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - INEFFICACIA.*

L'Onere posto nel rito del lavoro a carico del ricorrente dall'art. 414 cod. proc. civ., per cui egli deve indicare gli elementi di fatto e di diritto che integrano la fattispecie costitutiva del diritto fatto valere in giudizio, è sanzionato dalla decadenza, come può dedursi dall'art. 420 cod. proc. civ., a norma del quale l'attore può modificare la domanda giudiziale, ed in particolare la causa petendi, solo se ricorrano gravi motivi e previa autorizzazione del giudice; né la decadenza può essere vinta dall'eventuale accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, atteso che nel rito del lavoro la rigida disciplina della fase introduttiva del giudizio risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano. (V 721/84, mass n 432978).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)