Sez. L, Sentenza n. 4995 del 29/08/1988 (Rv. 459801 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE SPECIFICA DEI MEZZI DI PROVA - OBBLIGO DELL'ATTORE - ESTENSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE SPECIFICA DEI MEZZI DI PROVA - OBBLIGO DELL'ATTORE - ESTENSIONE.*
Nel nuovo rito del lavoro, l'Obbligo dell'attore di indicare specificamente, in Sede di ricorso, i mezzi di prova dei quali egli intende avvalersi è previsto a pena di decadenza, ancorché l'art. 414 n. 4 cod. proc. civ. - a differenza del terzo comma dell'art. 416 dello stesso codice, relativo alla Costituzione del convenuto - non preveda espressamente tale sanzione e l'indicazione specifica di detti mezzi, nel caso di prova testimoniale, deve comprendere, a norma dell'art. 244 cod. proc. civ., anche l'indicazione delle persone da interrogare. (V 0003/88, mass n 456668; (V 0196/86, mass n 443839; (Conf 721/84, mass n 432978).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)