Sez. L, Sentenza n. 3 del 07/01/1988 (Rv. 456668 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - PROVA - IN GENERE - INDICAZIONI DEI TESTIMONI - SPECIFICAZIONE NEGLI ATTI INTRODUTTIVI DELL'ATTORE E DEL CONVENUTO - ONERE DI ENTRAMBI A PENA DI DECADENZA - DISCIPLINA EX ART. 244 COD. PROC. CIV. E SISTEMA DI PRECLUSIONI DEL RITO DEL LAVORO - COMPATIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - PROVA - IN GENERE - INDICAZIONI DEI TESTIMONI - SPECIFICAZIONE NEGLI ATTI INTRODUTTIVI DELL'ATTORE E DEL CONVENUTO - ONERE DI ENTRAMBI A PENA DI DECADENZA - DISCIPLINA EX ART. 244 COD. PROC. CIV. E SISTEMA DI PRECLUSIONI DEL RITO DEL LAVORO - COMPATIBILITÀ.*
Nel rito del lavoro sia l'attore che il convenuto sono tenuti - a pena di decadenza - a specificare, nei rispettivi Atti introduttivi della controversia, i mezzi di prova dei quali intendono avvalersi e in particolare, quando si tratta di prova testimoniale, ad indicare i testimoni di cui si chiede l'audizione, stante l'applicabilità - anche in tale rito speciale - della disposizione dell'art. 244 cod. proc. civ. sul modo di deduzione della prova per testimoni, norma compatibile con il sistema di preclusioni introdotto con la riforma del processo del lavoro. (V 196/86, mass n 443839; (V 721/84, mass n 432978).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)