Sez. 3, Sentenza n. 23053 del 30/10/2009 (Rv. 610730 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Risarcimento da fatto illecito - Danno biologico trasmissibile "iure successionis" - Liquidazione - Criteri - Riferimento alla durata probabile della vita - Esclusione - Riferimento alla durata effettiva della vita - Necessità - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, ove tra quest'ultimo e la morte della vittima sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo, l'ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono "iure successionis" va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva. (Nella specie, in cui la persona vittima di un incidente stradale era deceduta nei giorni successivi, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale si era ritenuto che il danno biologico trasmissibile "iure hereditatis" dovesse calcolarsi non sulla base della sua aspettativa di vita media, bensì in relazione all'effettiva vita residua goduta).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)